STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE “Nuova Hera”


DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1
L’associazione “Nuova Hera”, (di seguito denominata associazione nel presente testo) costituita in Crotone, Via delle conchiglie n. 31, sede che potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, costituito ai sensi della legge sull’associazionismo di promozione sociale, L. n. 383/2000, ed ha durata illimitata.
Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2
Lo scopo principale dell’associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.
L’associazione opera prevalentemente nei settori della cultura, dell’ambiente, della salute, dell’assistenza, del turismo sociale.

Sono attività prioritarie dell’associazione:

a)            Promuovere ed organizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere finalizzate alla sensibilizzazione dei soci e della collettività rispetto ai temi della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica, della responsabilità sociale;

b)            Promuovere ed organizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere finalizzate alla sensibilizzazione dei soci e della collettività sui temi dell’inclusione sociale e del rafforzamento dei legami sociali;

c)            Promuovere ed organizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere finalizzate alla sensibilizzazione dei soci e della collettività sui temi della legalità, della convivenza civile, della crescita sociale e culturale della comunità;

d)            Promuovere e realizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere finalizzate alla tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale con l’obiettivo di consentirne la fruizione ai soci ed alla collettività;

e)            Promuovere e realizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere per migliorare la qualità della vita e per consentire il conseguimento di un effettivo processo di sviluppo sociale, culturale ed economico;

f)              Promuovere e realizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere nell’ambito dell’assistenza e del diritto alla salute;

g)            ogni ulteriore azione pertinente agli scopi elencati e compatibile con le leggi vigenti;

L’associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi istituzionali, in conformità della normativa vigente in materia.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e ricreative sono potenziali settori d'intervento dell’associazione.
L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.


I SOCI

Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non hanno diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5
E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 6
I soci hanno diritto a:
-                frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’associazione;
-                a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione;
-                a discutere ed approvare i rendiconti;
-                ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 7
Il socio è tenuto a:
-                rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’associazione e nella frequentazione della sede;
-                versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
-                rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 8
La qualifica di socio si perde per:
-                decesso;
-                scioglimento dell’associazione;
-                mancato pagamento della quota sociale;
-                dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
-                espulsione o radiazione.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
-                inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
-                denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
-                l'attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
-                il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
-                appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’associazione;
-                l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci;

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 11
Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile ed è costituito da:
-                quote e contributi degli associati;
-                eredità, donazioni e legati;
-                contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
-                contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-                entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-                proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate ala raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-                erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
-                entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
-                altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 12
L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Art. 13
La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’associazione.


L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14
Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.
Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

Art. 15
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 16
L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.
Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, altri soci impossibilitati a partecipare con un massimo di tre deleghe nelle assemblee e nelle votazioni.  

Art. 17
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’associazione, valgono le norme di cui all'art. 32.

Art. 18
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il presidente dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto o secondo altre modalità stabilite.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano agli atti e a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 19
L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
-                approva le linee generali del programma di attività;
-                approva il rendiconto annuale;
-                delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
-                elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi;
-                delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.


GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 20
Sono organismi dell’associazione:
-                il Consiglio Direttivo;
-                il Collegio dei Sindaci Revisori (facoltativo);
-                il Collegio dei Garanti (facoltativo)

Art. 21
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. È composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
-                il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
-                il Vicepresidente (facoltativo): coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
-                il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente, se previsto.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’associazione.

Art. 24
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
-                eseguire le delibere dell'Assemblea;
-                formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
-                predisporre il rendiconto annuale;
-                predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
-                deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
-                deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
-                stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
-                curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad esso affidati;
-                decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
-                presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

Art. 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da almeno tre Consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.



Art. 26
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo un anno di assenza dai lavori del Consiglio.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.
La quota massima di sostituzioni è fissata in due terzi dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 27 (facoltativo)
Il Collegio dei Sindaci revisori è composto di tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Resta in carica per tre anni e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terso esercizio sociale della carica.

Art. 28 (facoltativo)
Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. È chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell’associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.
Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 29
I sindaci revisori e i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 30
Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra loro.

SCIOGLIMENTO DEL L’ASSOCIAZIONE

Art. 31
La decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità d’interesse generale, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

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