STATUTO ASSOCIAZIONE “Nuova Hera”
DEFINIZIONI E FINALITÀ
Art. 1
L’associazione “Nuova Hera”, (di
seguito denominata associazione nel presente testo) costituita in Crotone, Via
delle conchiglie n. 31, sede che potrà essere modificata con delibera del Consiglio
Direttivo, è un centro di
vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario,
democratico, costituito ai sensi della legge sull’associazionismo di promozione
sociale, L. n. 383/2000, ed ha durata illimitata.
Non persegue finalità di lucro e non
è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o
di avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 2
Lo scopo principale
dell’associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla
crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.
L’associazione opera prevalentemente
nei settori della cultura, dell’ambiente, della salute, dell’assistenza, del
turismo sociale.
Sono attività prioritarie
dell’associazione:
a)
Promuovere
ed organizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere finalizzate alla
sensibilizzazione dei soci e della collettività rispetto ai temi della
cittadinanza attiva, della partecipazione democratica, della responsabilità
sociale;
b)
Promuovere
ed organizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere finalizzate alla
sensibilizzazione dei soci e della collettività sui temi dell’inclusione
sociale e del rafforzamento dei legami sociali;
c)
Promuovere
ed organizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere finalizzate alla
sensibilizzazione dei soci e della collettività sui temi della legalità, della
convivenza civile, della crescita sociale e culturale della comunità;
d)
Promuovere
e realizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere finalizzate alla
tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale con
l’obiettivo di consentirne la fruizione ai soci ed alla collettività;
e)
Promuovere
e realizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere per migliorare la
qualità della vita e per consentire il conseguimento di un effettivo processo
di sviluppo sociale, culturale ed economico;
f)
Promuovere
e realizzare iniziative, eventi ed attività di vario genere nell’ambito
dell’assistenza e del diritto alla salute;
g)
ogni
ulteriore azione pertinente agli scopi elencati e compatibile con le leggi
vigenti;
L’associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e
bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione
degli scopi istituzionali, in conformità della normativa vigente in materia.
Tutti i campi in cui si manifestano
esperienze culturali e ricreative sono potenziali settori d'intervento
dell’associazione.
L’associazione, per il
raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
L’associazione si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare
necessità, di prestazioni di
lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri
associati.
I SOCI
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può
diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il
diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale,
nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono
assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non hanno
diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti
l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile
convivenza.
Lo status di Socio, una volta
acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal
successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.
Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare
domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome,
indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e
attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi
sociali.
Art. 5
E’ compito del Consiglio Direttivo,
o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed
esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni
dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i
requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà
consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei
Soci.
Nel caso in cui la domanda sia
respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo
comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si
pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Art. 6
I soci hanno diritto a:
-
frequentare
i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni
promosse dall’associazione;
-
a
riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti
l’associazione;
-
a
discutere ed approvare i rendiconti;
-
ad
eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i
soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale
almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.
Art. 7
Il socio è tenuto a:
-
rispettare
lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a
mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle
attività dell’associazione e nella frequentazione della sede;
-
versare
alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
-
rimettere
la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di
garanzia dell’associazione.
La quota sociale rappresenta
unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio,
non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione
a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 8
La qualifica di socio si perde per:
-
decesso;
-
scioglimento
dell’associazione;
-
mancato
pagamento della quota sociale;
-
dimissioni,
che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
-
espulsione
o radiazione.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà
di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la
gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione
temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
-
inosservanza
delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle
deliberazioni degli organi sociali;
-
denigrazione
dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
-
l'attentare
in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo
e perseguendone lo scioglimento;
-
il
commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
-
appropriazione
indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà
dell’associazione;
-
l'arrecare
in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle
attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere
risarcito.
Art. 10
Contro ogni provvedimento di
sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro
trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci;
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
Art. 11
Il patrimonio sociale
dell’associazione è indivisibile ed è costituito da:
-
quote
e contributi degli associati;
-
eredità,
donazioni e legati;
-
contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
-
contributi
dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-
entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate ala
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-
erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
-
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
-
altre
entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
sociale.
Art. 12
L’esercizio sociale si intende dal 1
Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un
rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile
dell'anno successivo.
Una proroga può essere prevista in
caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà
evidenziare i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza
finanziaria.
Art. 13
La previsione e programmazione economica
dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla
formulazione delle linee generali di attività dell’associazione.
L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14
Partecipano all'Assemblea generale
dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale
almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.
Le riunioni dell’assemblea sono
ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto,
contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del
giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima, mettendo in atto tutti
gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail,
telefono ecc.).
Art. 15
L'Assemblea generale dei soci può
essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente
per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli
artt. 18 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci
revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro
venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne
hanno richiesto la convocazione.
Art. 16
L'Assemblea è regolarmente costituita
alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a
maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece,
l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le
eccezioni di cui all'art. 18.
Ogni socio può rappresentare, con
delega scritta, altri soci impossibilitati a partecipare con un massimo di tre deleghe nelle
assemblee e nelle votazioni.
Art. 17
Per deliberare sulle modifiche da
apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da
almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei
soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei
partecipanti.
Per delibere riguardanti lo
scioglimento o la liquidazione dell’associazione, valgono le norme di cui
all'art. 32.
Art. 18
L'assemblea è presieduta dal Presidente
dell’associazione o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il presidente
dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per
alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei
soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali
la votazione avviene a scrutinio segreto o secondo altre modalità stabilite.
Le deliberazioni assembleari sono
riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al
presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano agli atti e a
disposizione dei Soci per la consultazione.
Art. 19
L’Assemblea generale dei soci, nei
termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
-
approva
le linee generali del programma di attività;
-
approva
il rendiconto annuale;
-
delibera
sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
-
elegge
gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli
stessi;
-
delibera
su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 20
Sono organismi dell’associazione:
-
il
Consiglio Direttivo;
-
il
Collegio dei Sindaci Revisori (facoltativo);
-
il Collegio dei Garanti (facoltativo)
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è eletto
dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. È composto da un minimo
di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo nell'ambito
delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di
commissioni di lavoro
da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in
grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di
specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile,
specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche
approvate dall’assemblea.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo elegge al suo
interno:
-
il
Presidente: ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è responsabile di
ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
-
il
Vicepresidente (facoltativo):
coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume
le mansioni;
-
il
Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione; redige i
verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il
Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente, se previsto.
Il Consiglio può inoltre distribuire
fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate
alle attività dell’associazione.
Art. 24
Compiti del Consiglio Direttivo
sono:
-
eseguire
le delibere dell'Assemblea;
-
formulare
i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea;
-
predisporre
il rendiconto annuale;
-
predisporre
tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione
economica dell’anno sociale;
-
deliberare
circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
-
deliberare
circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
-
stipulare
tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
-
curare
la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o
ad esso affidati;
-
decidere
le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da
altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi
ispiratori del presente Statuto;
-
presentare
all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva
sull’attività inerente il medesimo.
Art. 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno
quattro volte l’anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso,
e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su
convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi
intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a
maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono
palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da almeno
tre Consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni è redatto
verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale
è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di
consultarlo.
Art. 26
I Consiglieri sono tenuti a
partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.
Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni
consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo un anno di assenza dai
lavori del Consiglio.
Nel caso in cui per dimissioni o
altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano
dall'incarico, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i
componenti del Consiglio decaduti.
La quota massima di sostituzioni è
fissata in due terzi dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio
Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può
dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario
è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici
giorni.
Art. 27 (facoltativo)
Il Collegio dei Sindaci revisori è
composto di tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa
e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle
delibere del consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e
all'Assemblea.
Si riunisce ordinariamente almeno
tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne
faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Resta in carica per tre anni e scade
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terso esercizio sociale della carica.
Art. 28 (facoltativo)
Il Collegio dei Garanti è composto
di tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. È
chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno
dell’associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e
sull'inosservanza delle delibere.
Può deliberare l'espulsione dei soci
deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.
Il Collegio decide a maggioranza
assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano
necessario.
Art. 29
I sindaci revisori e i membri del
Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo,
con voto consultivo.
Art. 30
Le cariche di consigliere, sindaco
revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra loro.
SCIOGLIMENTO DEL L’ASSOCIAZIONE
Art. 31
La decisione motivata di
scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei
Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della
maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive
convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima
adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque
essere deliberato.
In caso di scioglimento
dell’associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o
Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità d’interesse generale, e
comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di
liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al
riguardo dal D.Lgs. 460/97.
E' esclusa, in ogni caso, qualunque
ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
Per quanto non previsto dallo
statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile
e delle leggi vigenti.
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